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Il presente memo verte sull’analisi dei diversi sistemi di rimedi concessi al consumatore nel caso di acquisto di qualsiasi bene di consumo non conforme al contratto di vendita. 

Il legislatore ha disposto tali tutele in capo al consumatore ai sensi dell’articolo 128 e ss. del Codice del Consumo, recependo la Direttiva 1999/44/CE approvata dal Parlamento Europeo in ambito di “aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo”.

Il Codice del Consumo prevede, ai sensi dell’articolo 130, che “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” e, ai sensi dell’articolo 132, per “il termine di due anni dalla consegna del bene”.

E’ bene sottolineare che la normativa regolata dal Codice del Consumo (qui di seguito come “Cod. Cons.”) è inderogabile, quindi è nullo ogni patto contrario a quanto recepito dal legislatore italiano, salva ogni deroga in mejus.

La tutela offerta dal legislatore europeo e nazionale riguarda qualsiasi bene di consumo oggetto di compravendita tra il consumatore ed il venditore, a prescindere dal metodo e la modalità con cui l’acquisto si è perfezionato; pertanto sono ivi inclusi gli acquisti on-line, gli acquisti mediante televendita ovvero gli acquisti cosiddetti “porta-a-porta”.

La prima considerazione da rilevare in merito all’origine del diritto di garanzia sul bene di consumo riguarda il momento della consegna del bene, cioè il momento in cui sorge il diritto di cui agli articoli 128 e ss. Cod. Cons..

Per consegna del bene si intende l’effettiva disponibilità del bene oggetto della compravendita in capo al consumatore, e questo coincide con il passaggio del possesso del bene dal venditore all’acquirente. Infatti, i termini di garanzia di due anni decorrono dal momento in cui il consumatore può verificare che il bene dallo stesso acquistato sia conforme al contratto.

Consigliamo di conservare sempre la ricevuta di acquisto e i documenti di conferma della spedizione e di consegna del prodotto.

La nozione di conformità al contratto, nella disciplina concernente la vendita dei beni di consumo, può essere tradotta in questo modo: i) idoneità all’uso normale, ii) idoneità all’uso particolare; iii) conformità alla descrizione fatta dal venditore o dal produttore; iv) qualità del bene corrispondente al campione od al modello presentato; v) qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo.

Il consumatore ha il diritto di esperire, pertanto, le tutele rimediali disciplinate dal Codice del Consumo nel caso queste forme di conformità poc’anzi elencate non vengano rispettate.

Che cosa prevede il Codice del Consumo in merito alle tutele esperibili in caso di vizi di conformità dei beni di consumo?

Il sistema dei rimedi è incentrato sul ripristino della conformità mediante diverse soluzioni che il legislatore concede alternativamente al consumatore: la sostituzione o la riparazione del bene. Tali operazioni devono essere concesse a titolo gratuito, e tutte le spese necessarie per rimediare al danno subito dal consumatore devono essere, pertanto, sostenute interamente dal venditore.

Infatti, il soggetto obbligato nei confronti del consumatore è il venditore diretto, il quale in seguito avrà la possibilità di agire mediante un’azione di regresso nei confronti del produttore.

Si sottolinea, a tal proposito, che la garanzia non può essere concessa dal venditore nei soli casi di

(i) prestazione rimediale oggettivamente impossibile ovvero

(ii) di eccessiva onerosità in capo allo stesso di porre “rimedio” alla non conformità del prodotto.

Ai sensi dell’articolo 1453 c.c., l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale comporta la possibilità di sollevare dinanzi all’autorità competente la risoluzione del contratto, potendo altresì richiedere il risarcimento del danno. La risoluzione determina, quindi, la restituzione del prezzo corrisposto, la restituzione del bene acquistato ovvero l’estinzione delle obbligazioni ancora inadempiute; ai sensi dell’art. 130, comma 7, tale soluzione, unitamente alla richiesta di riduzione del prezzo, è ammessa esclusivamente nel caso in cui la riparazione e/o la sostituzione siano eccessivamente onerose, il venditore non ha provveduto alla riparazione e/o sostituzione in un termine congruo ovvero la precedente sostituzione o riparazione ha causato notevoli inconvenienti.

Il legislatore in ambito di vendita di beni di consumo, ai sensi dell’articolo 130 Cod. Cons. ha messo in secondo piano i suddetti rimedi permettendo, infatti, al consumatore di eliminare il vizio del prodotto attraverso sistemi alternativi quali la riparazione ovvero la sostituzione del bene acquistato.

L’articolo 130, comma 5, del Cod. Cons. prevede inoltre che tali soluzioni rimediali “devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene

Come già ricordato inizialmente, il termine per esperire le alternative concesse dal legislatore è di due anni dal giorno della consegna del prodotto a prescindere dalla tipologia di bene acquistato (A tal proposito, è bene sottolineare che anche i beni cosiddetti “durevoli” sono soggetti al termine biennale di garanzia). Il legislatore ha però limitato il periodo di denuncia in capo al consumatore; infatti, quest’ultimo ha l’onere di denunciare i difetti entro due mesi dalla scoperta dei difetti, pena la decadenza dei sistemi rimediali di cui all’articolo 130 del Cod. Cons..

Al fine di ottenere i suddetti rimedi, ebbene, il consumatore ha l’onere di dimostrare (i) l’effettivo vizio del bene di consumo, (ii) che tale vizio sussisteva al momento della consegna del bene (onere non necessario nel caso i vizi si presentino nel termine di sei mesi), (iii) che si sia manifestato entro due anni dal giorno di consegna, ed infine (iv) che il bene sia stato acquistato dallo stesso soggetto a cui si chiede di riparare o sostituire il prodotto viziato.

A tal proposito, il legislatore non ha previsto forme particolari di denuncia dei vizi al venditore, lasciando liberamente il consumatore di scegliere la modalità più efficaci per ottenere i sistemi rimediali. (In tal senso anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 2000/6324 ha confermato che “la denuncia dei vizi della cosa venduta non deve consistere necessariamente in una esposizione dettagliata dei vizi (…) poiché una denuncia generica può essere idonea allo scopo (…)”)

Se il difetto di conformità non fosse riscontrato e confermato dal Centro assistenza, Canoashop.com comunicherà il preventivo del Centro assistenza al cliente,il quale potrà decidere se effettuare o meno la riparazione a proprie spese. In tal caso, restano a carico del Cliente le eventuali spese di trasporto e diagnosi del difetto richieste.

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